VOLO CANCELLATO PER CORONAVIRUS IL GIUDICE DI PACE CONDANNA IL VETTORE A RISARCIRE IL PASSEGGERO

https://www.avvalessandrodagostino.com/Il Giudice di Pace di Bari con una recentissima pronuncia emessa a fine febbraio 2021, destinata a fare scuola , ha condannato il vettore aereo Easyjet Airline Company LTD al pagamento in favore di una passeggera italiana della compensazione pecuniaria di € 250,00 ed al risarcimento del maggior danno , patrimoniale e morale subito in conseguenza della cancellazione del volo MILANO – BARI del 09.03.2020 , ovvero nei primi giorni di diffusione della pandemia. Nella specie, la sig.ra D. P. giunta in aeroporto a Milano la mattina del 09.03.2020 proveniente da altro viaggio estero, al fine di imbarcarsi in serata sul volo che avrebbe dovuto riportarla a Bari, si vedeva comunicare direttamente in loco, senza aver ricevuto alcun preavviso, che in realtà il viaggio non sarebbe stato effettuato. Inoltre il personale aeroportuale ivi presente non forniva alcuna assistenza , non rimborsando il biglietto , nè offrendo la riprotezione, costringendo la passeggera a riprogrammare in fretta e furia il rientro a casa a sue spese. Ed infatti la viaggiatrice era costretta a noleggiare un auto , a rientrare a casa in macchina e a rifocillandosi alla buona . Il vettore nei giorni seguenti respingeva le richieste risarcitorie presentate dall’istante personalmente, limitandosi a rimbosare il solo costo del biglietto cancellato, costringendo la sig.ra D. P. ad adire le vie legali e poi a ricorrere l’autorità giudiziaria . Ebbene il Giudice di Pace adito con la sentenza pubblicata ha accolto la domanda risarcitoria proposta dall’avv. D’Agostino, che rappresentava la passeggera in giudizio. La compagnia aerea Easyjet convenuta in giudizio negava ogni responsabilità nell’evento, asserendo l’esistenza di una circostanza eccezionale ad essa non imputabile, quale la impossibilità di effettuare il volo a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19. In realtà osservava il giudicante che alla data del 09/03/2020, non sussisteva ancora alcun divieto di spostamento sul territorio nazionale, tantomeno sussisteva ancora alcun divieto di volare per i vettori aerei. L’Italia infatti era stata dichiarata “zona rossa” solo a partire dal 10 marzo ,ed il Governo in effetti solo con il D.P.C.M. n. 6 del 9 marzo 2020 aveva esteso la “zona rossa” a tutto il paese dal 1O marzo al 3 aprile 2020. Dunque nel caso di specie l’emergenza epidemiologica da Covid-19, relativamente al volo EasyJet Milano-Bari del 09/03/2020, oggetto del giudizio, non poteva considerarsi una circostanza eccezionale per la compagnia aerea che aveva l’obbligo di rimborsare il passeggero. Secondo Il Giudicante infatti tale cancellazione rientrava in quella scelta arbitraria adottata da molti vettori che alla data del 09/03/2020 si sono preoccupati di cancellare i voli aerei per i casi di “no show” e perché c’era stata una significativa diminuzione della vendita di biglietti, per cui non conveniva far partire un volo aereo con pochi passeggeri. Tale decisione dovuta a ragioni commerciali ed economiche del vettore, non lo esimeva dall’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria . Sussistevano quindi tutti gli elementi per ritenere la responsabilità della convenuta EasyJet Airline Company Itd ed andava pertanto riconosciuta all’attrice, la compensazione pecuniaria di € 250,00 . Inoltre nella stessa sentenza il Giudice riconosceva alla viaggiatrice anche il risarcimento del maggior danno di natura patrimoniale subito pari ad € 185,95, comprensivo dell’esborso resosi necessario per raggiungere Bari con mezzi di trasporto alternativi, e dell’importo di € 20,00 equitativamente determinato per la consumazione dei pasti. Lo stesso Regolamento C.E. n. 261/04 all’art. 12 comma I , infatti, lasciava impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare nelle ipotesi di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardi. Conformemente ad un recente e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE , lo stesso giudicante poi ha riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno di natura non patrimoniale, equitativamente determinato in €. 100,00, per il pregiudizio sofferto a causa della mancata assistenza ricevuta. Per le argomentazioni esposte la domanda è stata accolta con la conseguente condanna della convenuta EasyJet Airline Company Itd, al pagamento della complessiva somma di €. 535,95 in favore dell’attrice oltre alle spese di lite. Un’importante successo per l’avv. Alessandro D’Agostino di Napoli che da un anno sta difendendo in tutta Italia i diritti di tanti passeggeri lasciati a terra dei vettori per via del Covid 19.

Author: aledag

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